Della trasparenza nelle nomine del collegio sindacale nelle società di capitale. L’art. 2400 comma 4 del Codice Civile stabilisce che “al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico siano resi noti all’assemblea gli incarichi di ammini- strazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”. Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 2 della L. 28.12.2005, n. 262 con lo scopo di assicurare una maggiore trasparenza degli incarichi ricoperti da parte dei membri dell'Organo di controllo. E' cioè un adempimento utile a permettere all’assemblea di acquisire informazioni necessarie alla valutazione delle persone da nominare: l'assemblea avrà modo di valutare, prima della nomina se i membri proposti hanno una particolare esperienza nel settore ove opera l'azienda, ma anche comprendere se chi detiene un cospicuo numero di incarichi, potrebbe presumibilmente assicurare il solo minimo tempo di legge all' esercizio dell’attività di controllo; ancora l'assemblea può avere evidenza del fatto che il membro ricopra la carica nella controllante, ovvero nella controllata, situazione spesso auspicabile per evidenti ragioni di coordinamento. La norma è prevista per le società per azioni ma richiamata dal comma 5 dell'articolo 2477 c.c. anche per le società a responsabilità limitata. Inoltre la medesima disposizione si applica ai membri del consiglio di sorveglianza delle S.p.a. che hanno adottato il sistema dualistico, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'articolo 2409 quaterdecies del c.c., comma 1. La comunicazione deve contenerel'indicazione delle società in cui si ricoprono altri incarichi, specificando se in qualità di sindaco, componente del consiglio di sorveglianza o amministratore. Il Collegio Notarile del Triveneto ha espresso l'orientamento di negare la necessità dell’integrale riproduzione della dichiarazione resa dai sindaci in sede di verbale di nomina, ritenendo opportuna la menzione nel verbale stesso dell’avvenuto espletamento di detta formalità. |
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